Prima di addentrarci nello specifico della materia, preme segnalare che nel caso in cui si avesse intenzione di effettuare interventi di efficientamento energetico è consigliata una preliminare verifica progettuale dell’immobile. Eseguire una consulenza Superbonus 110, finalizzata alla predisposizione delle pratiche relative a tale agevolazione, potrebbe risultare piuttosto utile, in quanto si conoscerebbero anticipatamente le eventuali problematiche legate all’immobile.
Detto ciò, passiamo ad analizzare dettagliatamente la detrazione 110%, conosciuta anche come Superbonus 110%.
SUPERBONUS 110%
110 BONUS: TUTTO QUELLO CHE OCCORRE SAPERE
Il Superbonus 110% altro non è che la possibilità di detrarre dall’IRPEF il 110% delle spese sostenute, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per opere di efficientamento energetico.
Il credito così maturato verrà rimborsato dallo Stato in 5 anni.
In alternativa al rimborso in quote annuali è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
I SOGGETTI DESTINATARI DEL BONUS 110
Il Superbonus 110% spetta a:
- persone fisiche, quindi sono esclusi coloro che esercitano attività di impresa e i liberi professionisti;
- condomìni;
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa, come ad esempio gli immobili dati in uso ai soci;
- terzo settore;
- IACP (Istituti Autonomi Case Popolari) che intendono eseguire interventi edili su immobili di loro proprietà o su edifici dati in gestione agli Enti pubblici come i Comuni, oppure impiegati come case popolari;
- associazioni no profit / Onlus;
- associazioni e società sportive dilettantistiche.
I PRINCIPALI INTERVENTI AGEVOLATI
Fra le varie opere previste nel Decreto Rilancio al fine dell’ottenimento del Superbonus 110% vi rientrano gli interventi di:
- installazione impianti fotovoltaici;
- coibentazione degli edifici;
- realizzazione impianti di accumulo;
- creazione di colonnine ricarica per veicoli elettrici.
REQUISITI PER OTTENERE LA DETRAZIONE FISCALE SUPERBONUS 110%
Il Superbonus può essere richiesto da quei contribuenti che su un immobile svolgono interventi finalizzati a:
- migliorare di almeno 2 classi le prestazioni energetiche dell’edificio, attraverso l’esibizione dell’APE (Attestazione Prestazione Energetica), precedente e successiva alle opere effettuate, e di dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato;
- rispettare i requisiti minimi introdotti con il D.L. 63/2013, convertito nella Legge n. 90/2013, mediante dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato.
Inoltre, tale bonus è previsto anche per interventi di demolizione e ricostruzione, sempre nel rispetto dei requisiti della Legge n. 90/2013.
LA DURATA DEL SUPERBONUS 110%
La detrazione del 110% inizialmente fu prevista per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, ma a seguito delle successive modifiche normative introdotte con la Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020) e con il D.L. n. 59 del 6 maggio 2021, attualmente la scadenza risulta prorogata.
Con tali disposizioni sono stati introdotti diversi termini di scadenza, pertanto, il Superbonus si applica alle spese sostenute entro il:
- 30 giugno 2022 dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici unifamiliari o su unità immobiliari, funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, situate all’interno di edifici plurifamiliari; su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
- 31 dicembre 2022, dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione nel caso in cui alla scadenza del predetto termine del 30 giugno 2022, abbiano già svolto interventi per almeno il 60 per cento delle opere preventivate;
- 31 dicembre 2022 dai condomìni;
- 30 giugno 2023 dagli IACP o altri Istituti aventi le stesse finalità sociali dei primi, per gli interventi di risparmio energetico. Termine prorogabile al 31 dicembre 2023 qualora, entro la prima scadenza, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo.
COME AVVIENE IL RIMBORSO DELLA DETRAZIONE FISCALE
Il contribuente può recuperare la detrazione del 110% in tre modi differenti: rimborso in 5 quote annuali; sconto in fattura; cessione del credito.
Il rimborso tradizionale avviene in sede di dichiarazione dei redditi. Il contribuente, quindi, al momento della redazione della dichiarazione dovrà presentare anche tutta la documentazione relativa alle opere eseguite per l’efficientamento energetico di cui al Superbonus 110%, quindi fatture delle prestazioni e relative ricevute di pagamento (occorre ricordare che i versamenti devono avvenire mediante bonifico bancario specifico); inoltre, dovranno essere esibite le attestazioni asseverate dai tecnici abilitati. In tal modo, il credito maturato con il 110% verrà rimborsato dallo Stato in 5 anni. Tale metodo di rimborso, però, deve essere impiegato solo da coloro che sono in possesso di una capienza Irpef adeguata.
Con lo sconto in fattura, invece, il committente cede l’importo della detrazione all’impresa esecutrice delle opere, la quale potrà portare il credito in detrazione oppure cederlo, a sua volta, a un soggetto terzo.
Il terzo e ultimo metodo di rientro delle somme previste dal Superbonus 110% è quello che prevede la cessione dell’importo del credito, da parte del contribuente, a istituti di credito o banche.
PROGETTAZIONE DI QUALSIASI LIVELLO
La progettazione è un’attività di particolare importanza e riguarda tre principali fasi: preliminare, definitiva, esecutiva.
La fase preliminare inizia con lo studio di fattibilità al cui termine lascia ampio spazio allo stadio definitivo del progetto, ovvero quello che prevede un’accurata analisi dei rilievi svolti in loco.
Infine, la fase esecutiva all’interno della quale viene ricompresa la redazione della documentazione tecnica necessaria all’avvio del progetto, quindi le relazioni di differenti livelli, i vari elaborati progettuali e quadri economici, oltre alle numerose stime e valutazioni comparative. Senza tralasciare tutti i calcoli previsti per la realizzazione delle opere strutturali e degli impianti, per passare alla redazione dei computi metrici, estimativi e capitolati. Come ultime attività, rientranti sempre nella fase esecutiva, vi sono la stipulazione dei contratti di appalto, la liquidazione dei lavori e i collaudi e relative certificazioni delle opere realizzate.
TUTTE LE NORME DI RIFERIMENTO PER L’APPLICABILITÀ SUPERBONUS 110%
- articolo 3 – D.P.R. n. 380/2001 – Testo Unico Edilizia;
- Legge Finanziaria 2006 – 296/2006 – commi da 344 a 347;
- D. Lgs n. 192/2005 relativo ai criteri generali afferenti questioni energetiche;
- D.L. n. 63/2013 convertito con Legge n. 90/2013 – APE – Attestazione Prestazione Energetica nell’edilizia;
- D.M. del 26/06/2015 – linee guida APE / requisiti minimi / relazione tecnica;
- D.M. n. 58/2017 – linee guida Sismabonus;
- D Lgs. n. 222/2016 e D.M. del 02/03/2017 – opere realizzabili in edilizia libera;
- articolo 16 bis D.P.R. n. 917/86 – Testo Unico Imposte sui Redditi;
- D.L. n. 34/2020 e Legge di conversione n. 77/2020 (c.d. Decreto Rilancio);
- Decreti attutivi MISE;
- Circolare dell’Agenzia dell’Entrate n. 24/E 2020 e provvedimento dell’8 agosto 2020.