Tratteremo l’argomento della sicurezza nei cantieri, con lo scopo di fare luce sulle principali tematiche che circondano il tema.
Il cantiere è un’area di lavoro temporanea nella quale vengono svolte opere di costruzione edile o di ingegneria civile.
In base al tipo di intervento da realizzare un cantiere può essere definito mobile o fisso.
Il cantiere fisso è sostanzialmente quello che viene aperto, ad esempio, per la costruzione o ristrutturazione di un edificio, mentre si avrà un cantiere aperto nel caso in cui si debbano realizzare gallerie, strade, ferrovie, ecc..
Uno studio statistico ha portato alla luce una considerazione non trascurabile, ovvero che i cantieri sono le aree di lavoro più a rischio, ossia quelle che registrano il più alto numero di infortuni sul lavoro.
Ed è proprio per via di questa elevata incidenza di sinistri che occorre garantire una maggiore sicurezza nei cantieri edili.
Vediamo cosa prevede la complessa e puntuale regolamentazione della normativa vigente.
LA SICUREZZA IN CANTIERE E LA NORMATIVA
La prima regolamentazione relativa alla sicurezza nei cantieri è quella del D.P.R. n. 164/1956 che prevedeva alcune specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.
Analizzando tale norma, sotto l’aspetto attuale, non può non notarsi come, ai fini della sicurezza, i precetti in essa contenuti non prevedessero alcuna analisi relativa ai rischi o una pianificazione delle misure per contrastare gli incidenti sul lavoro.
Successivamente, la regolamentazione sulla sicurezza all’interno dei cantieri temporanei o mobili ha visto l’introduzione della Direttiva Cantieri 92/57/CEE emanata dalla Comunità Europea, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 494/1996, che ha introdotto le nuove disposizioni sull’impiego in ambito lavorativo dei dispositivi per la protezione individuale (DPI) e di quelli per la protezione collettiva (DPC).
Ad oggi, la norma di riferimento in materia di sicurezza è Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) che ha definitivamente abrogato il precedente D.Lgs. n. 494/1996.
SICUREZZA NEI CANTIERI: I PIANI A DISPOSIZIONE
In tema di sicurezza, quando si apre un nuovo cantiere occorre avere già predisposto uno dei Piani previsti dalla normativa: PSC – PSS – POS.
Il PSC è il Piano di Sicurezza e Coordinamento la cui redazione viene richiesta ai fini della pianificazione della sicurezza nei cantieri edili, ed è obbligatorio in caso di permanenza nell’area di più imprese esecutrici.
Il PSS, invece, è il Piano di Sicurezza Sostitutivo che deve essere predisposto in presenza di cantieri di edilizia pubblica, in cui opera una sola impresa esecutrice.
Il POS (Piano Operativo di Sicurezza), infine, è quello maggiormente utilizzato e deve essere redatto dal titolare dell’impresa edile incaricato della pianificazione della sicurezza delle proprie attività.
Questi Piani di Sicurezza sono piuttosto importanti in quanto oltre alla pianificazione, fanno emergere le criticità derivanti dall’attività svolta presso i cantieri edili.
La redazione dei documenti di pianificazione consentono, quindi, di:
- svolgere analisi delle attività operative;
- individuare i soggetti in grado di intervenire in cantiere;
- svolgere un’analisi relativa al cronoprogramma delle attività;
- analizzare le interferenze lavorative.
L’ANALISI DEI RISCHI
DUVR, sicuramente avrete già sentito pronunciare questo acronimo. Si tratta del documento relativo alla valutazione dei rischi avente quale obiettivo la individuazione degli interventi necessari per poter prevenire l’insorgenza di malattie e infortuni sul lavoro, oltre a limitare le possibilità che possano verificarsi eventi dannosi.
Gli eventuali interventi da porre in essere, individuati e indicati all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi sono funzionali alla limitazione degli effetti negativi che possano derivare da eventuale evento dannoso.
Fra i diversi interventi che vengono solitamente inseriti all’interno del DUVR vi sono
- le misure organizzative, operative e aggiornamenti tecnologici;
- le misure tecniche di prevenzione e protezione collettiva e individuale;
- l’eventuale o obbligatoria dotazione e l’utilizzo, da parte di tutti i lavoratori, di adeguati dispositivi di protezione individuale e collettiva;
- l’attività di informazione, di formazione e di addestramento dei lavoratori.
FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI LAVORATORI
Formare e informare dipendenti e collaboratori è un obbligo gravante sul datore di lavoro, il quale deve porre in essere delle attività atte a far comprendere e imparare la natura dei rischi connessi all’attività lavorativa svolta.
La formazione, insieme all’informazione e all’addestramento dei lavoratori appaiono, dunque, come un unico grande tassello in grado di prevenire l’insorgenza di incidenti sul lavoro.
In un cantiere edile la probabilità che possano verificarsi infortuni lavorativi è piuttosto alta e le cause, oltre ad essere molteplici, spesso vengono ricondotte a carenze organizzative, interferenze tra le diverse mansioni svolte dagli operai, all’elevato rischio di cadute dall’alto con il conseguente pericolo derivante dagli investimenti e schiacciamenti, oltre alle continue esposizioni alle vibrazioni e al rumore, senza dimenticare il rischio del contatto con sostanze o agenti chimici.
Pertanto, attraverso un’adeguata formazione, coloro che lavorano abitualmente in cantieri edili impareranno a riconoscere i diversi rischi legati alla loro mansione e a porre in essere le misure idonee ad evitare incidenti sul lavoro, come ad esempio l’adozione dei dispositivi di sicurezza (casco, guanti, imbragature, occhiali di protezione e indumenti specifici).
LA FIGURA RIVESTITA DAL COORDINATORE DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI
Il Coordinatore della Sicurezza è quel professionista che deve essere incaricato dal Direttore Lavori o dal Committente delle opere, la cui funzione è quella di garantire il coordinamento fra le diverse imprese operanti all’interno del medesimo cantiere, relativamente all’ambito della tutela e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.
L’attività svolta dal Coordinatore della Sicurezza risulta estremamente importante per la riduzione dei rischi sul lavoro, in quanto appare come unica figura impegnata in tale esclusiva attività di prevenzione.
Il D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro) precisa che chi riveste questa fondamentale figura professionale, può essere contestualmente investito anche del ruolo di CSE – Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).
Un ulteriore compito del Coordinatore della Sicurezza nei cantieri è quello della redazione, per il Committente, del (PSC) Piano di Sicurezza e Coordinamento, mentre per il Direttore dei Lavori dovrà compilare il POS – Piano Operativo di Sicurezza.
COORDINATORE PER LA SICUREZZA: I DUE RUOLI DA RIVESTIRE
A seconda del tipo di attività che si deve svolgere, occorrerà nominare un Coordinatore per la Sicurezza.
Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, nei cantieri edili (temporanei o mobili), è una figura professionale incaricata del coordinamento tra le imprese impegnate nei lavori, il cui fine principale è quello dell’abbattimento dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Il CSP deve essere obbligatoriamente incaricato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori.
Il professionista che riveste il ruolo di CSP oltre a svolgere i compiti legati alla fase di progettazione dell’opera potrà eseguire anche la fase di realizzazione della stessa, pertanto il suo ruolo sarà duplice, ovvero di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di CSE, Coordinatore in fase di Esecuzione.
DIREZIONE DEI LAVORI
Il Direttore dei Lavori è quel soggetto incaricato dal Committente dei lavori per l’assistenza e la sorveglianza durante lo svolgimento degli interventi edili commissionati. Tale figura professionale dovrà, inoltre, garantire la regolare esecuzione del cantiere e delle varie fasi esposte nel capitolato, oltre alla regolare applicazione delle norme vigenti.
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione è indispensabile in quei cantieri ove vi è la presenza di più imprese che operano non necessariamente in contemporanea.
Le mansioni svolte dal CSP sono principalmente quelle legate al coordinamento delle misure di prevenzione e protezione in dotazione all’opera, oltre alla tutela e sicurezza dei lavoratori che operano all’interno di quel cantiere.
Chi riveste la figura di CSP, oltre a vigilare sulle misure di tutela, sarà la prima persona alla quale il committente e/o il direttore lavori potranno fare riferimento nelle fasi di progettazione dell’opera.
Il CSP, infine, dovrà redigere il piano di sicurezza e coordinamento e predisporre un fascicolo con tutte le informazioni relative alla prevenzione e protezione dai rischi cui possono essere esposti i lavoratori impegnati nell’edilizia.
Lo Studio Tecnico Associato FADELFA dispone di professionisti, iscritti regolarmente all’Albo professionale, in grado di svolgere tutte le attività volte a coordinare l’esecuzione di opera edili, l’assunzione dei ruoli di Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), con eventuale possibilità di successiva nomina a Coordinatori della Sicurezza in Fase di Esecuzione (CSE), sempre ai fini dell’assunzione dell’incarico come da articolo 92 del D. Lgs. N. 81/08.
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione – CSE – è il ruolo rivestito da quel professionista nominato per il coordinamento dei lavori nel corso della fase realizzativa, con annesse attività preliminari, precedenti la consegna dei lavori, di coordinamento e sopralluoghi di sicurezza.
Il CSE, inoltre, dovrà occuparsi dell’aggiornamento e della integrazione del Piano di Sicurezza (PSC); delle eventuali contestazioni e/o segnalazioni indirizzate al Committente o al Direttore dei Lavori e della verifica delle parti generali del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e verifica del POS (Piano Operativo della Sicurezza) e mantenere costantemente aggiornato il Fascicolo Informativo.
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