Eco/Sisma Bonus 110

Per “data di fine lavori” si può considerare la dichiarazione di fine lavori a cura del direttore dei lavori quando prevista, la data di collaudo anche parziale, la data della dichiarazione di conformità quando prevista. Per gli elettrodomestici si può considerare la data del bonifico.

La dichiarazione da inviare ad ENEA deve essere unica e compilata con i dati anagrafici di uno qualsiasi dei soggetti beneficiari, riportando tutti gli interventi ammissibili effettuati. Occorre però avere cura di spuntare la voce “Sì” nel campo “Richiesta anche per conto di altri”.

Sì, è possibile modificare la pratica. Accedendo all’area personale del sito, si potranno modificare i dati delle dichiarazioni già inserite tramite l’apposito link “Modifica pratica”. Con le operazioni di modifica si annulla e si sostituisce la precedente pratica; al termine della correzione si dovrà, quindi, rinviare la pratica modificata per ottenere un nuovo Codice Personale Identificativo (CPID). Si raccomanda di conservare entrambe le ricevute, quella della prima compilazione e quella della successiva modifica, in modo da dimostrare di avere effettivamente inserito la propria pratica entro 90 giorni dal termine dei lavori e di averla modificata solo in seguito.
Si avverte di porre attenzione a non annullare la pratica prima ancora di averla modificata, cliccando sul link “Annulla pratica”: in questo modo la pratica originale viene cancellata e se sono già trascorsi 90 giorni dal termine dei lavori, il sistema non permetterà l’inserimento di una nuova pratica che sostituisca la precedente, pertanto, a nome dell’utente non sarà più presente nessuna pratica. La pratica può essere corretta entro il 31 ottobre dell’anno successivo alla data di fine lavori.

Gli interventi, soggetti all’obbligo dell’invio ad ENEA della comunicazione sono elencati nella Guida Rapida scaricabile dal sito WEB https://detrazionifiscali.enea.it e dal link: https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/bonus-casa.html .

No, la comunicazione ad ENEA va effettuata quando gli interventi riguardano elementi di separazione tra un ambiente riscaldato e l’esterno o un vano freddo o il terreno.

La decorrenza dei termini può scattare per tutti gli interventi dalla data della dichiarazione di fine lavori o collaudo e quindi può essere fatta una sola comunicazione. Si ricorda che la comunicazione va fatta entro 90 giorni dalla data di fine lavori (collaudo).

Un intervento di risparmio energetico si configura come intervento di manutenzione straordinaria e, in generale, va fatta la CILA. Ci possono essere eccezioni, come l’installazione di pompe di calore di potenza utile inferiore a 12 kW per cui non è necessaria oppure disposizioni diverse previste da norme regionali o da regolamenti comunali. Si consiglia, comunque, di informarsi presso gli uffici comunali.

Vanno comunque rispettate le norme sugli interventi di efficienza energetica vigenti (legge 10/91; D.lgs. 192/05 e decreti 26/06/2015 – SO n. 39 alla GU n. 162 del 15/07/2015 o leggi regionali sostitutive)

La detrazione fiscale ai sensi dell’art. 16 bis del DPR 917/86 (Bonus Casa) è fruibile anche nei casi in cui non è necessario un adempimento amministrativo nei confronti del Comune.

A nostro avviso, nel caso in cui c’è cambio di destinazione d’uso, l’intervento si configura come nuova costruzione e devono essere osservati i conseguenti requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia di efficienza energetica. Non si ravvisano, pertanto, interventi di risparmio energetico di cui bisogna trasmettere i dati ad ENEA. Circa l’ammissibilità alle detrazioni fiscali di un tale intervento, si rimanda agli opuscoli informativi dell’Agenzia delle Entrate.

No, la trasmissione dei dati va effettuata per i soli interventi che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti di energia rinnovabile e che sono elencato nella nostra Guida Rapida.

No, le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie ai sensi dell’art. 16 bis del DPR 917/86 “BONUS CASA” sono destinate solo agli edifici residenziali. Per un capannone non è possibile utilizzare queste detrazioni.

Si inserisce una riga per ciascuna falda, indicando la relativa potenza di picco (prodotto del numero di moduli per la potenza di picco nominale di ciascun modulo).

L’installazione di impianti fotovoltaici a servizio di edifici esistenti rientra nell’elenco degli interventi soggetti all’obbligo di comunicazione ad ENEA. I dati da comunicare sono indicati nella sezione dedicata agli impianti fotovoltaici e riguardano solo la parte ampliata (non l’intero impianto fotovoltaico).

Devono essere inviati i dati relativi alla pompa di calore anche quando questa si configuri come “nuova installazione” in un edificio esistente o integrazione dell’impianto esistente, poiché la funzione di pompa di calore comporta utilizzo di fonti rinnovabili di energia. Nella Scheda Descrittiva in caso di “nuova installazione”, nel menu a tendina relativo al generatore sostituito si può selezionare la voce “nessuno” oppure si lascia il campo in bianco.

I dati da trasmettere sono quelli relativi al funzionamento come pompa di calore (riscaldamento invernale), poiché è in questa funzione che si ha l’utilizzo di fonte rinnovabile di energia.

I requisiti tecnici da rispettare sono quelli previsti dal decreto 26/06/2015 “Requisiti Minimi” (SO n. 39 alla GU n. 162 del 15/07/2015) o dalla legge regionale sostitutiva e riguardano sia l’involucro che gli impianti. Questi requisiti differiscono e sono, generalmente, meno stringenti rispetto a quelli previsti per accedere alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica ai sensi della legge 296/2006 e successive modificazioni. Per questi ultimi requisiti, si vedano i decreti 11/03/2008 e 19/02/2007 e successive modificazioni scaricabili dal link https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni- fiscali/ecobonus/documenti-utili/normativa-ecobonus.html

È preferibile che i serramenti vengano inseriti singolarmente. È possibile anche suddividerli in gruppi aventi la stessa trasmittanza termica sommando la superfice dell’intero gruppo:
a titolo di esempio, se si hanno 12 serramenti con la medesima trasmittanza termica, si può inserire un solo gruppo con superficie pari alla somma delle singole superfici.

I dati delle porte blindate e portoncini vanno trasmessi nel caso in cui separino un vano caldo da un vano freddo (non riscaldato da impianto) o dall’esterno, nel rispetto dei valori limite previsti per le trasmittanze (vedi quesito 1.E).

Per l’ammissibilità alle detrazioni fiscali previste per le ristrutturazioni edilizie delle tapparelle, delle persiane, etc., si rimanda alla guida dell’Agenzia delle Entrate. Nei casi in cui l’intervento è ammissibile e sono installate da sole cioè senza la sostituzione dei serramenti, non si deve trasmettere nulla ad ENEA. Per l’ammissibilità dell’intervento alle detrazioni fiscali previste per la riqualificazione energetica (ex legge 296/2006), si rimanda all’apposito vademecum ENEA sulle schermature solari (https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni- fiscali/ecobonus/vademecum/schermature-solari.html). In quest’ultimo caso si devono trasmettere i dati attraverso il sito dedicato alle detrazioni fiscali per le riqualificazioni energetiche “ECOBONUS”. Sia la guida dell’Agenzia delle Entrate che il suddetto vademecum sono scaricabili dal sito https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali.html.

Il valore della potenza elettrica assorbita dall’elettrodomestico è riportata, in genere, nella scheda tecnica dello specifico prodotto o nel libretto di istruzioni o sulla targhetta attaccata all’apparecchio. Si precisa infine che la compilazione del campo relativo alla potenza elettrica assorbita è facoltativa. La classe energetica dell’elettrodomestico è obbligatoria per frigoriferi, congelatori, lavasciuga, asciugatrici e lavatrici; è, invece, facoltativa per forni e piani cottura.

Per gli elettrodomestici, anche nel caso in cui il diritto alla detrazione fiscale scaturisca dall’aver effettuato un intervento che non comporta risparmio energetico (per esempio rifacimento dei servizi bagno e cucina), vanno comunicati i dati secondo quanto previsto nella nostra pagina https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/bonus- casa.html e nella “Guida Rapida” scaricabile dal link https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/bonus-casa/bonus-casa-guida- rapida-enea.html

L’intervento di sostituzione del generatore di calore deve essere realizzato nel rispetto della normativa tecnica vigente, ovvero in riferimento al Decreto “Requisiti Minimi” del 26 giugno 2015. In particolare, si cita quanto riportato nell’Allegato 1, par. 5.3.1, lett. b): “nel caso di nuova installazione di impianti termici di climatizzazione invernale in edifici esistenti, o ristrutturazione dei medesimi impianti o di sostituzione dei generatori di calore, compresi gli impianti a sistemi ibridi, si applica quanto previsto di seguito: […] b) installazione di sistemi di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica.” La mancata installazione delle valvole termostatiche in un impianto a radiatori sminuisce la maggiore efficienza della caldaia a condensazione, in quanto non si creeranno quasi mai le condizioni per fare avvenire la condensazione del vapore d’acqua presente nei fumi.

Sì, la Legge di Bilancio 2020 (Supplemento Ordinario n. 304 alla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019, Legge del 27 dicembre 2019 n. 160) ha prorogato fino la 31/12/2020 le detrazioni fiscali “BONUS CASA” con l’aliquota del 50%.

Qual è il modo corretto di applicare l’IVA in fattura? Va sempre scorporata la manodopera? Se sì, va ivata diversamente?

L’opuscolo dell’Agenzia delle Entrate riporta:

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L’aver eseguito il bonifico ai sensi della legge 296/06 (Riqualificazione energetica – Ecobonus) anziché ai sensi del DPR 917/86 (Ristrutturazioni – Bonus casa) è tollerato in quanto in entrambi i casi la banca intermediaria opera la ritenuta dell’8%. A tal proposito, si veda la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.11/E del 21 maggio 2014 al punto 4.5.

Il calcolo dell’importo massimo detraibile si ottiene considerando il numero delle unità immobiliari presenti prima dell’intervento ovvero prima dell’inizio dei lavori. La documentazione finale da inviare ad ENEA dovrà rispecchiare la situazione catastale post- intervento.

Si deve compilare e trasmettere, in generale, una scheda per ciascuna unità immobiliare per gli interventi che riguardano le singole unità immobiliari.
Si compilerà una sola scheda, per gli interventi che riguardano le parti comuni di un edificio.

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