Ecobonus e Superbonus

By: fadelfa0 commenti

In relazione all’ecobonus e superbonus il Governo italiano ha recentemente introdotto diversi incentivi fiscali in favore di quei contribuenti che hanno o avessero intenzione di sostenere spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio.

L’introduzione di queste agevolazioni fiscali ha, però, comportato, sotto l’aspetto dell’effettiva applicazione, qualche incomprensione che, soprattutto per chi non è del mestiere, potrebbe rivelarsi incompatibile con i lavori che si vogliono eseguire sugli immobili, quindi, abbiamo deciso di fare un po’ di chiarezza.

L’EFFICIENZA ENERGETICA

Il principale motivo che ha spinto lo Stato italiano a introdurre le agevolazioni fiscali è quello di indurre i contribuenti a porre in essere interventi edili di efficientamento energetico. 

Il fine di tali opere però non deve essere ricondotto al solo ottenimento di edifici dalle elevate qualità, ma alla più ampia sfera che ruota intorno al tema del surriscaldamento globale.

La necessità di attuare manovre legislative per migliorare l’efficienza energetica globale è stata trattata anche a livello europeo: i Paesi che ne fanno parte, infatti, hanno sottoscritto l’Accordo di Parigi avente quale oggetto la riduzione del surriscaldamento di almeno 2 gradi centigradi. 

Con una riduzione dello spreco energetico e attraverso il contrasto alla sovra emissione dei gas serra nell’atmosfera, si potrebbe impedire efficacemente la causa principale del surriscaldamento del nostro Pianeta.

GLI INCENTIVI INTRODOTTI DALLO STATO ITALIANO PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

A seguito dell’Accordo siglato a Parigi, per rendere attuabili gli incentivi relativi all’efficientamento energetico, lo Stato italiano ha introdotto due tipologie di detrazione contributiva: l’Ecobonus e il Superbonus.

DIFFERENZA TRA ECOBONUS E SUPERBONUS

Il Superbonus del 110% è stato introdotto con il Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) per gli interventi di efficientamento energetico (già previsti con l’Ecobonus 50%-65%) e il miglioramento sismico (Sismabonus).

La differenza sostanziale tra Ecobonus e Superbonus è da ricondurre principalmente alla percentuale di detrazione: il primo prevede un rimborso del 50% della spesa sostenuta per le opere di efficientamento energetico, mentre per il secondo la percentuale è del 110%.

Invece, in relazione al tipo di opere da poter inserire nel capitolato, si può sostenere che con l’Ecobonus 50% viene coperto un insieme variegato di spese, al contrario del Superbonus 110% che prevede un numero ristretto di interventi finalizzati esclusivamente al risparmio energetico, oltre a volgere all’ottenimento di un miglioramento circa la classe energetica dell’edificio di almeno due classi.

Un’altra differenza tra Ecobonus 50% e Superbonus 110% riguarda la durata del rimborso: per il primo, l’ammontare della detrazione spettante viene ripartito in 10 quote annuali, mentre per il secondo il numero di quote è ridotto a 5 annualità.

DECRETO RILANCIO: COSA PREVEDE PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Con il Decreto Rilancio, approvato nel luglio 2020, sono stati stanziati circa 55 miliardi di euro, finalizzati a sostenere imprese, lavoratori e famiglie colpite dalla grave crisi finanziaria causata dall’epidemia di Covid-19.

All’interno del Decreto Rilancio, per quanto riguarda il settore edilizio, per a coloro che hanno sostenuto, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, spese relative a opere di efficientamento energetico sugli edifici, la percentuale di detrazione spettante è stata elevata al 110%.

Il Superbonus 110% ha inglobato diversi interventi di recupero del patrimonio edilizio, alcuni dei quali risultanti già detraibili anche con l’applicazione dell’Ecobonus 50%, quindi, per chi oggi dovesse sostenere detti interventi si può dire che il risparmio sulla spesa sia il doppio.

EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI: QUALE DETRAZIONE RICHIEDERE

Su quale detrazione far ricadere le opere che si intendono eseguire all’interno del proprio immobile è un dubbio che riguarda quasi tutti i contribuenti, in quanto non è semplice comprendere a pieno i requisiti tecnici necessari per accedere a tali agevolazioni.

La questione appare, quindi, risolvibile solo attraverso una preliminare valutazione sull’edificio e un preventivo esame degli interventi che si vorrebbero svolgere sullo stesso e questo è il motivo principale per il quale è sempre consigliata l’assistenza di un tecnico specializzato in materia, considerata soprattutto l’alta probabilità di incorrere in errori che potrebbero comportare persino la non attribuzione del contributo.

Ottenere l’agevolazione fiscale in questione è sicuramente un obiettivo che tanti contribuenti vorrebbero raggiungere, ma per essere considerati idonei alla richiesta di ammissione al Super Bonus 110%, occorre studiare approfonditamente sia gli interventi da porre in essere, sia i miglioramenti che dovranno essere apportati all’immobile (due classi energetiche sull’Attestazione della Prestazione Energetica).

Gli obiettivi richiesti per rientrare nel bonus riguardano in particolare l’esecuzione di opere edili (indicate nel decreto) che comportino un miglioramento della qualità di vita di coloro che vivono all’interno dell’immobile, la riduzione dei costi relativi alle spese per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti dell’edificio e, soprattutto, la riduzione delle emissioni di gas serra (occorrerà, quindi, predisporre un impianto fotovoltaico, il cappotto, la sostituzione degli infissi e della caldaia, quest’ultima con una dotata delle specifiche caratteristiche tecniche richieste dal Decreto).

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